(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 3 aprile 2003,  n.  8  «Testo  unico  in
materia di sport e tempo libero»; 
    Visti, in particolare, gli articoli 11,  16  e  18  della  citata
legge  regionale  n.  8/2003,   che   autorizzano   l'Amministrazione
regionale a concedere  contributi,  rispettivamente,  a  sostegno  di
iniziative e manifestazioni sportive, a sostegno del talento sportivo
e della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati; 
    Visto il «Regolamento per la concessione degli incentivi  di  cui
agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003,  n.  8
(Testo unico in materia di sport e tempo libero)» emanato con proprio
decreto 31 marzo 2004, n. 0100/Pres.; 
    Attesa  la  necessita'  di  ridefinire  la  disciplina  attuativa
concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel  contempo
ad abrogare il regolamento sopraindicato; 
    Vista la legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e  successive
modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art.  14  della
legge regionale m giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 16  dicembre  2010,
n. 2617; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la concessione  dei  contributi
di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003,
n. 8 (Testo unico in materia di sport e  tempo  libero)»,  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale  al  presente
provvedimento. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 3.1i presente decreto sara'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                TONDO