(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 28 dicembre 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 «Testo unico in materia di sport e tempo libero»; Visti, in particolare, gli articoli 11, 16 e 18 della citata legge regionale n. 8/2003, che autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere contributi, rispettivamente, a sostegno di iniziative e manifestazioni sportive, a sostegno del talento sportivo e della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati; Visto il «Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)» emanato con proprio decreto 31 marzo 2004, n. 0100/Pres.; Attesa la necessita' di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare il regolamento sopraindicato; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale m giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2010, n. 2617; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3.1i presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO